ASTENSIONE FACOLTATIVA per Maternità
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GENITORE |
DURATA |
PERIODO GODIMENTO |
RETRIBUZIONE |
PREVIDENZA |
NOTE |
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Madre |
6
mesi ( c ) |
Nei
primi 8 anni di vita del bambino (trascorso il periodo di astensione
obbligatoria) |
Indennità
economica pari al 30% ad entrambi i genitori, per un periodo max di 6 mesi
goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per
i periodi successivi, stessa prestazione a condizione di reddito (d) |
Copertura
al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i
periodi successivi copertura misurata al 200% dell’assegno sociale, salvo
integrazione dell’interessato |
(c)
nel caso di un solo genitore 10 mesi. Le
astensioni (madre più padre) non possono eccedere i 10 mesi; se il padre ne
fruisce per più di 3 mesi, il limite sale ad 11 mesi (un mese in più al
padre). (d)
il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore 2,5 volte il
trattamento minimo di pensione. |
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Padre
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6
mesi ( c ) |
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